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Sulla Sede romana totalmente impedita

Aggiornamento: 24 nov 2021

Progetto di Costituzione apostolica sulla Sede romana

totalmente impedita


Preambolo


1. I cc. 335 del CIC e 47 del CCEO rinviano a una legislazione speciale sulla sede romana totalmente impedita che non è stata finora promulgata. Esiste una legislazione sulla sede diocesana ed eparchiale impedita che può essere di aiuto nella delimitazione dei casi. Inoltre, il c. 412 del CIC (c. 233 § 1 del CCEO) stabilisce come criterio della sede impedita il fatto che il titolare dell’ufficio ci sia, ma non possa comunicare con i fedeli, nemmeno per iscritto, e prevede anche la possibilità di impedimento per incapacità (inhabilitas) del vescovo. In effetti, a differenza della sede vacante, nella quale non esiste il titolare dell’ufficio, la sede episcopale, eparchiale o pontificia impedita si caratterizzano per l’esistenza di un impedimento che non permette al suo titolare l’esercizio delle funzioni dell’ufficio. Questo impedimento può essere parziale o totale, a seconda che impedisca o no completamente queste funzioni. L’impedimento totale può essere inoltre temporaneo o definitivo.

2. Tuttavia, a causa delle peculiarità della sede romana, le norme previste per le comuni sedi diocesane ed eparchiali non sono sufficienti. È una delle varie cause che consigliano di colmare questa lacuna legale con il presente atto legislativo, dimodoché la Chiesa possa disporre di norme sicure sulla sede romana totalmente impedita temporaneamente, da una parte, e sul caso speciale della sede romana impedita per incapacità permanente del Romano Pontefice, dall’altra.

3. Ci sono importanti motivi che consigliano la promulgazione della legislazione speciale, alla quale rimandano il CIC e il CCEO per la disciplina della sede romana totalmente impedita. I canonisti e i teologi hanno storicamente riconosciuto che la morte e la rinuncia non sono gli unici casi di cessazione dell’ufficio del Romano Pontefice. Inoltre, in molte parti del mondo la speranza di vita si è allungata e la scienza medica è progredita fino al punto che persone permanentemente incapacitate possono continuare a vivere per lungo tempo. La Chiesa difende la vita dal suo inizio fino alla fine e dà pieno valore alla vita umana in caso di infermità. Ma allo stesso tempo, l’esercizio del ministero petrino esige sufficienti condizioni di salute nella persona del Romano Pontefice.

4. L’eventuale infermità del Romano Pontefice, come quella di qualsiasi persona, è possibile nella realtà. Egli deve essere pronto dinanzi alla possibilità di una completa incapacità di esercitare il suo ufficio, come conseguenza di un grave incidente o di una malattia che possa impedirgli anche di manifestare la sua volontà di rinunciare all’incarico. Sono necessarie alcune norme che prevengano questa situazione e diano soluzioni soprattutto per il caso in cui la corrispondente perizia medica accrediti una incapacità certa, permanente e incurabile nella persona del Romano Pontefice.

5. Il protrarsi, forse anche per anni, di una situazione di sede romana totalmente impedita per incapacità del Romano Pontefice causerebbe gravi inconvenienti nella vita della Chiesa, che non potrebbero essere risolti solamente con l’applicazione del principio del nihil innovetur (cc. 335 del CIC e 47 del CCEO), il quale limita notevolmente qualunque attività. Inoltre, ci sono atti di magistero e di governo che spettano personalmente al Romano Pontefice, nei quali non può essere sostituito da collaboratori.

6. Per tutti questi motivi, si rende necessario stabilire un procedimento che faciliti il transito ordinato e prudente dalla dichiarazione di sede totalmente impedita per incapacità permanente alla situazione di sede vacante. Con questo procedimento si agevola la pace della Chiesa in tempi difficili e delicati, così come si previene il pericolo di divisioni che possano danneggiare seriamente la comunione ecclesiale a causa di una situazione incerta. Dopo una matura riflessione e in applicazione di un principio presente nella dottrina canonica tradizionale[1], si è considerato che nelle circostanze attuali è prudente che nel caso della sede romana totalmente impedita per incapacità permanente della persona del Romano Pontefice si producano, per il diritto, i medesimi effetti della sede vacante, dimodoché, una volta effettuata la necessaria perizia medica che accerti l’incapacità per infermità certa, permanente e incurabile, il Collegio dei cardinali potrà dichiarare la sede romana totalmente e permanentemente impedita ed eleggere il nuovo Romano Pontefice.

È necessario insistere che in nessun modo si tratta di una rimozione o deposizione del Romano Pontefice, bensì di un procedimento dichiarativo a beneficio della Chiesa, nel pieno rispetto del valore e della dignità della vita umana, anche nell’infermità. In questo modo, la cessazione dell’ufficio petrino opera ipso iure, sulla base di una legge promulgata dalla suprema autorità della Chiesa, che collega a una situazione di fatto determinati effetti giuridici: questi si producono nel momento in cui il Collegio cardinalizio accrediti tale situazione mediante una certificazione di natura dichiarativa, che dà luogo all’applicazione della legislazione speciale sulla vacanza della sede apostolica e l’elezione del Romano Pontefice. Inoltre, la dichiarazione canonica emessa dal Collegio cardinalizio coniuga in ipotesi ben circoscritte il principio Prima Sedes a nemine iudicatur, di cui tratta il c. 1404 del CIC (Romanus Pontifex a nemine iudicatur: c. 1058 CCEO) con l’esigenza, ugualmente radicata nel diritto divino, di assicurare la continuità di governo della Chiesa universale per il bene comune e la salvezza delle anime. La Chiesa, nel momento in cui stabilisce norme e procedimenti per queste possibili situazioni, non cessa di rivolgersi alla misericordia divina affinché la protegga di fronte a poteri esterni e conceda buona salute alla persona del Sommo Pontefice.

7. Questa costituzione apostolica, così come fornisce norme sulle situazioni di sede romana totalmente impedita in modo temporaneo e di sede romana totalmente impedita per incapacità permanente del Romano Pontefice, stabilisce anche tre disposizioni ulteriori. In primo luogo, a causa delle delicatissime peculiarità del procedimento per la dichiarazione di sede romana totalmente impedita, il testo di questa costituzione apostolica ha previsto l’istituzione di una consulta medica speciale, alla quale spetterà pronunciarsi sulla possibile incapacità del Romano Pontefice. In secondo luogo, dal momento che questa costituzione apostolica si occupa di una materia che riguarda direttamente la configurazione della sede romana, si rende necessario includere una previsione nei testi del CIC e del CCEO. Per questo, si riforma il testo dei cc. 332 del CIC e 44 del CCEO, aggiungendo il riferimento alla sede romana totalmente impedita per incapacità permanente del Romano Pontefice. In questo modo, l’ipotesi si differenzierà anche nel diritto comune dalla sede totalmente impedita in modo temporaneo, che può considerarsi già inclusa nella menzione della legislazione speciale contenuta nei cc. 335 del CIC e 47 del CCEO. In terzo luogo, la riforma del CIC e del CCEO consiglia che questa sia menzionata nel testo della costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, che regola l’elezione del Romano Pontefice[2].


Capitolo I. La sede romana totalmente e temporaneamente impedita


Art. 1. La sede romana si considera totalmente ma temporaneamente impedita quando il Romano Pontefice non possa svolgere il suo ufficio a causa dell’impossibilità di comunicare la sua volontà, neppure per iscritto, in conseguenza di circostanze esterne, come il confino, l’esilio, la prigionia, o per incapacità (inhabilitas) personale[3].

Art. 2. Trascorsi almeno dieci giorni da quando ha ricevuto informazioni fidefacenti sulle circostanze esterne o sulla possibile incapacità del Romano Pontefice secondo quanto previsto dall’art. 1, il Cardinale Camerlengo o chi ne fa le veci, in accordo con il Decano del Collegio dei cardinali o di chi ne fa le veci, comprovi se esiste qualche documento scritto dal Romano Pontefice con disposizioni validamente impartite per il caso in cui la sede romana risulti totalmente impedita. Se non si rinviene il documento, si applicano le norme seguenti.

Art. 3. § 1. Il Decano del Collegio dei cardinali effettua gli accertamenti necessari circa l’impedimento dovuto a circostanze esterne.

§ 2. Inoltre, nel caso in cui l’impedimento sia dovuto a incapacità personale del Romano Pontefice, il Cardinale Camerlengo in accordo con il Decano del Collegio dei cardinali, e dopo aver ottenuto la diagnosi del medico che ordinariamente si occupa di assistere il Romano Pontefice, deve richiedere una perizia medica che accrediti l’impedimento totale del Romano Pontefice. La perizia medica è realizzata dal gruppo di specialisti a cui si riferisce l’art. 18 di questa legge e deve essere notificata al Collegio dei cardinali.

§ 3. Se l’incapacità del Romano Pontefice si considera totale, permanente e incurabile, si applicano gli articoli di questa costituzione apostolica sulla sede romana impedita per incapacità permanente del Romano Pontefice, di cui si tratta negli artt. 13 ss.; laddove invece vi fossero dubbi sul carattere permanente di questa incapacità o essa si prospettasse come temporanea, si osserva il procedimento previsto per la dichiarazione della sede romana totalmente impedita ma temporaneamente, secondo gli articoli che seguono immediatamente.

Art. 4 § 1. La dichiarazione canonica della sede romana totalmente ma temporaneamente impedita, con indicazione delle cause che la determinano, spetta al Collegio dei cardinali, che deve essere convocato quanto prima dal Decano del medesimo Collegio o da chi ne fa le veci, dimodoché si riunisca entro il termine di 15 giorni dal momento in cui sia verificata l’esistenza della causa esterna dell’impedimento o da quando sia notificata la perizia medica che accrediti l’incapacità personale del Romano Pontefice[4]. Tutti i cardinali sono obbligati, in virtù di santa obbedienza, a ottemperare all’annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato allo scopo, a meno che siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che dovrà essere riconosciuto dal Collegio dei Cardinali. Se però alcuni Cardinali arrivassero re integra, cioè prima che si sia proceduto a dichiarare la sede romana totalmente impedita, essi siano ammessi ai lavori dell’assemblea nella fase in cui questi si trovano. Inoltre, se qualche Cardinale lascia il luogo designato per qualsiasi ragione grave, riconosciuta dalla maggioranza dei cardinali presenti, può ritornarvi per riprendere parte alla riunione collegiale[5].

§ 2. La dichiarazione deve essere emessa almeno dalla maggioranza assoluta dei cardinali presenti. Se ci fosse un pareggio nella votazione, il Decano oppure, nel caso in cui sia assente, il Vicedecano o il primo cardinale per ordine ed età può risolverlo con il proprio voto.

§ 3. Nel caso in cui la sede sia dichiarata totalmente impedita in modo temporaneo per incapacità personale del Romano Pontefice, sarà necessario richiedere la perizia medica almeno ogni sei mesi al gruppo di specialisti, alla quale seguirà la convocazione del Collegio dei cardinali secondo le norme di questa costituzione apostolica.

§ 4. Quando sia accreditata e dichiarata l’incapacità totale del Romano Pontefice, tanto temporanea quanto permanente, il Decano del Collegio dei cardinali deve nominare per decreto un curatore che tuteli la persona e i diritti del Romano Pontefice.

§ 5. Nel caso in cui i cardinali presenti non dichiarino la sede romana totalmente impedita temporaneamente, il Cardinale Camerlengo, in accordo con il Cardinale Decano o con chi ne fa le veci, deve riavviare il procedimento quando si diano le condizioni di cui all’art. 1 di questa costituzione apostolica.

Art. 5. Nella situazione di sede romana totalmente ma temporaneamente impedita, il governo della Chiesa universale spetta al Collegio dei cardinali, in accordo con il principio che non si modifichi nulla[6], e secondo quanto disposto dagli articoli che seguono.

Art. 6. Nella stessa sessione nella quale è stata emessa la dichiarazione della sede romana totalmente impedita temporaneamente, il Collegio dei cardinali elegga un gruppo di cinque cardinali a cui spetterà la gestione degli affari ordinari mentre perdura questa situazione. Il gruppo deve informare dei suoi lavori la plenaria del Collegio cardinalizio, che sarà convocata almeno ogni sei mesi per risolvere le questioni che si presentino e per esaminare la perizia di cui tratta l’art. 4 § 3. In ogni caso, se nel frattempo sorgessero questioni gravi, urgenti e straordinarie, il Decano del Collegio cardinalizio può convocarla quanto prima, anche a richiesta del gruppo di cinque cardinali. Le decisioni del Collegio devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei cardinali presenti alla votazione.

Art. 7 § 1. Durante la situazione di sede romana totalmente ma temporaneamente impedita, continuano nei propri incarichi coloro che presiedono o sono membri dei dicasteri della Curia romana, le cui facoltà ordinarie non cessano. I dicasteri non possono risolvere quelle questioni che richiedono una consultazione, licenza o approvazione del Romano Pontefice[7]. Tuttavia, possono adottare le decisioni che non debbano essere differite, come le dispense in articulo mortis.

§ 2. Trascorsi sei mesi dalla dichiarazione della sede impedita, i dicasteri possono risolvere gli affari riguardanti ciò che si considera più opportuno e conveniente per la custodia e la difesa dei diritti e delle tradizioni ecclesiastiche, finché non si recuperi la situazione di sede piena e il Romano Pontefice confermi le decisioni[8]. I casi dubbi possono essere presentati al gruppo di cinque cardinali incaricati degli affari ordinari di cui tratta l’art. 6; mentre le questioni più gravi o straordinarie devono essere sottoposte al Collegio dei cardinali.

Art. 8. Spetta al Decano del Collegio dei cardinali o, se questi è assente o impedito, al Vicedecano o al primo cardinale per ordine ed età, presiedere il Collegio, in modo che si occupi di trasmettere a tutta la Chiesa, al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede e a coloro che sono alla guida delle diverse nazioni la notizia della dichiarazione di cui tratta l’art. 4, così come ampia informazione circa il governo della Chiesa universale durante la sede romana totalmente impedita. A questo fine, è aiutato dal Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede[9]. Il Decano non manchi di esortare vivamente i fedeli affinché innalzino suppliche a Dio Onnipotente per la persona e la salute del Sommo Pontefice.

Art. 9. Durante la sede romana totalmente ma temporaneamente impedita, continua l’attività ordinaria dello Stato della Città del Vaticano[10].

Art. 10. Durante la sede romana totalmente ma temporaneamente impedita non cessa l’ufficio del Cardinale Vicario Generale della Diocesi di Roma[11] e prosegue l’attività ordinaria del Vicariato[12]; il Cardinale Vicario, tuttavia, si astenga dall’intraprendere importanti iniziative pastorali e di governo per le quali si debba consultare il Romano Pontefice.

Art. 11. Una volta dichiarata la sede romana totalmente ma temporaneamente impedita secondo l’art. 4 di questa costituzione apostolica, rimane sospesa per il diritto stesso la celebrazione del Concilio ecumenico o del Sinodo dei vescovi finché, in situazione di sede piena, il Romano Pontefice non decida circa la loro prosecuzione[13].

Art. 12. La situazione di sede romana totalmente ma temporaneamente impedita cessa:

a) Ipso facto con la cessazione della causa esterna che la motivò.

b) In caso di incapacità personale del Romano Pontefice, con la comprovazione che essa sia cessata, in accordo con la perizia medica prevista dall’art. 4 § 3.

All’unico fine di dichiarare la cessazione della situazione temporanea di sede totalmente impedita e il transito alla sede piena, senza pregiudizio dei diritti del Romano Pontefice, il Collegio dei cardinali deve essere convocato quanto prima, riunirsi a questo fine e prendere la decisione in accordo con quanto previsto nell’art. 4 di questa costituzione apostolica.


Capitolo II. La sede romana totalmente impedita per incapacità certa, permanente e incurabile del Romano Pontefice


Art. 13. Se per incapacità (inhabilitas) personale il Romano Pontefice risulta totalmente impedito nell’esercizio del suo ufficio e una perizia medica accerta che tale incapacità è incurabile e permanente, la sede romana è dichiarata totalmente e permanentemente impedita secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, a meno che il Romano Pontefice abbia dato disposizioni diverse ai sensi dell’art. 2.

Art. 14. Nel caso in cui la perizia, a cui si riferisce l’art. 3 di questa costituzione apostolica, abbia accertato l’esistenza di una incapacità totale, permanente e incurabile del Romano Pontefice, è necessaria una dichiarazione canonica del Collegio dei cardinali. A questo fine, dopo la notifica della perizia, il Decano convochi quanto prima il Collegio, che deve riunirsi entro il termine di 15 giorni nel luogo indicato, e lo informi ufficialmente dei risultati dell’esame clinico.

Art. 15. La sede romana totalmente impedita per incapacità permanente del Romano Pontefice è dichiarata dalla maggioranza dei due terzi dei voti dei cardinali presenti[14]. Tutti i cardinali, convocati dal Decano, o da un altro cardinale a suo nome, sono obbligati, in virtù di santa obbedienza, a ottemperare all’annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato allo scopo, a meno che siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che deve essere riconosciuto dal Collegio dei Cardinali. Se però alcuni Cardinali arrivassero re integra, cioè prima che si sia proceduto a dichiarare la sede romana totalmente impedita, essi siano ammessi ai lavori dell’assemblea nella fase in cui questi si trovano. Inoltre, se qualche Cardinale lasciasse il luogo designato per qualche ragione grave, riconosciuta dalla maggioranza dei cardinali presenti, può ritornarvi per riprendere parte alla riunione collegiale[15].

Art. 16. Se la dichiarazione della sede romana totalmente impedita per incapacità permanente del Romano Pontefice non fosse emessa secondo la maggioranza richiesta dall’art. 15 di questa costituzione apostolica, la votazione deve essere ripetuta se almeno un terzo dei cardinali presenti chiede che si discuta di nuovo l’impedimento totale e permanente della sede romana. Se il risultato della votazione non raggiungesse la maggioranza prevista dall’art. 15 e non vi fosse una nuova discussione e votazione, i cardinali si riuniscano di nuovo per dichiarare la sede romana totalmente ma temporaneamente impedita, in accordo con gli artt. 4-11 di questa costituzione apostolica e con la maggioranza assoluta prevista. Una volta trascorsi sei mesi, il Collegio dei cardinali sia convocato di nuovo, previa realizzazione di una nuova perizia medica secondo le disposizioni del Capitolo I.

Art. 17. Una volta emessa la dichiarazione della sede romana totalmente impedita per incapacità permanente del Romano Pontefice, si applicano le norme previste per la sede romana vacante. Di conseguenza, il Decano del Collegio dei cardinali proceda alla convocazione delle Congregazioni generali dei cardinali e in una di esse si stabilirà il giorno e l’ora dell’inizio del Conclave e degli atti per l’elezione del nuovo Successore di Pietro[16].


Capitolo III. La Consulta medica

Art. 18 § 1. Affinché possano realizzarsi debitamente le perizie mediche sulla persona del Romano Pontefice previste da questa costituzione apostolica, ci si deve avvalere di specialisti accreditati di diversi Paesi. Il Cardinale Segretario di Stato, opportunamente consigliato, deve elaborare un elenco di almeno quindici professionisti di chiara fama che deve essere presentato per l’approvazione al Romano Pontefice. La nomina pontificia avrà una durata quinquennale e la composizione dell’elenco deve essere rivista annualmente, almeno in parte, affinché la consulta medica sia sempre composta da un numero minimo di quindici membri. Tra i membri dell’elenco, il Cardinale Segretario di Stato o, in sua mancanza, il Decano del Collegio dei cardinali nomini cinque specialisti che sono incaricati di effettuare la corrispondente perizia.

§ 2. Il Cardinale Segretario di Stato deve elaborare un regolamento che sia approvato dal Romano Pontefice. In esso sono specificati i requisiti per la nomina pontificia dei membri della consulta e le eventuali sostituzioni, nonché i termini per la perizia e le forme di votazione e deliberazione all’interno del gruppo di specialisti.


Capitolo IV. Disposizioni finali


Art. 19. Si riforma il c. 332 del CIC, al quale si aggiunge un nuovo paragrafo. A partire da adesso, il c. 332 § 3 disponga: «Se la sede romana fosse totalmente impedita per incapacità permanente del Romano Pontefice, in modo che non possa neppure rinunciare al suo ufficio, deve applicarsi il procedimento previsto dalla legislazione speciale e si produrranno per il diritto stesso effetti eguali a quelli della sede vacante».

Art. 20. Si riforma il c. 44 del CCEO, al quale si aggiunge un nuovo paragrafo. A partire da adesso, il c. 44 § 3 disponga: «Se la sede romana fosse totalmente impedita per incapacità permanente del Romano Pontefice, in modo che non possa neppure rinunciare al suo ufficio, deve applicarsi il procedimento previsto dalla legislazione speciale e si produrranno per il diritto stesso effetti eguali a quelli della sede vacante».

Art. 21. Come conseguenza di quanto disposto da questa costituzione apostolica, si riformano i numeri 3 e 77 della costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, che si formulano rispettivamente come segue:

§ 1. «Inoltre stabiliamo che il Collegio cardinalizio non possa in alcun modo disporre circa i diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana, e ancor meno lasciar cadere, direttamente o indirettamente, alcunché di essi, sia pure al fine di comporre dissidi o di perseguire azioni perpetrate contro i medesimi diritti dopo la morte, la valida rinuncia o la dichiarazione della Sede romana impedita per incapacità totale e permanente del Pontefice. Sia cura di tutti i Cardinali tutelare questi diritti» (cfr. Universi Dominici Gregis, n. 3).

§ 2. «Stabiliamo che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede l’elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia o per dichiarazione della Sede romana impedita per incapacità totale e permanente del Sommo Pontefice, a norma del can. 332 §§ 2 e 3 del CIC e del can. 44 §§ 2 e 3 del CCEO» (cfr. Universi Dominici Gregis, n. 77).


─Clausola finale di promulgazione e di entrata in vigore della legge

─Data


agosto 2021


[1] L’enunciazione e la dottrina del principio amentia aequivalet morti si incontra in non pochi autori. Alcuni arrivano a parlare anche di una dottrina comune. Si possono menzionare Francisco Suárez, Reiffenstuel e un buon gruppo di commentatori del CIC del 1917: cfr. A. Codeluppi, Sede impedita. Studio in particolare riferimento alla sede romana, Angelicum University Press, Roma 2016, 183-186; J.H. Provost, «De sede apostolica impedita» due to incapacity, in A. Melloni et al., Cristianesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo, Bologna 1996, 121; B. Ries, Amt und Vollmacht des Papstes. Eine theologisch-rechtliche Untersuchung zur Gestalt des Petrusamtes in der Kanonistik des 19. und 20. Jahrhunderts, Lit Verlag, Münster 2003, 355-358; G. Müller, «Sede romana impedita». Kanonistische Annäherungen zu einem nicht ausgeführten päpstlichen Spezialgesetz, Eos Verlag, Sankt Ottilien 2013, 81 ss.; A. Viana, Posible regulación de la sede Apostólica impedida, in Ius canonicum, 53 (2013), 566-569; Idem, La sede apostolica impedita per la malattia del Papa, in E. Güthoff, St. Haering (Hrsg.), Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag, Berlin 2015, 376-378; G. Boni, Sopra una rinuncia. La decisione di Papa Benedetto XVI e il diritto, Bononia University Press, Bologna 2015, 142-146; Eadem, Una proposta di legge sulla Sede apostolica impedita e la rinuncia del Papa frutto della collaborazione della scienza canonistica, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), fascicolo n. 14 del 2021, sub § 6. Uno dei più importanti difensori di questa tesi fu Franz Xaver Wernz. Secondo questo grande canonista moderno, il fondamento dell’applicazione del principio amentia aequivalet morti consiste nel fatto che l’esercizio della giurisdizione papale è, a sua volta, basato sull’uso abituale della ragione, che è ciò che si perde completamente nel caso di demenza certa e perpetua; questo è il motivo per cui risulta nulla ipso iure l’elezione di un infante alla dignità pontificia. Per questo, nel caso in cui il Papa si vedesse ridotto per infermità alla condizione di infante, cesserebbe la sua giurisdizione: cfr. F.X. Wernz, Ius decretalium, II, Romae 1899, 694-695; F.X. Wernz-P. Vidal, Ius canonicum, II, De personis, Romae 19433, 516.

[2] Cfr. Giovanni Paolo II, cost. ap. Universi Dominici Gregis, 22.II.1996, in AAS, 88 (1996), 305-343.

[3] Cfr. cc. 412 del CIC e 132 §§ 1-2 (sede patriarcale) e 233 § 1 del CCEO.

[4] Cfr. per analogia, il termine previsto in Universi Dominici Gregis, n. 37.

[5] Cfr. Universi Dominici Gregis, nn. 38-40.

[6] Cfr. cc. 335 del CIC e 47 del CCEO.

[7] Cfr. Giovanni Paolo II, cost. ap. Pastor bonus, 28.VI.1988, in AAS, 80 (1988), 841-912, art. 18. [8] Cfr. Universi Dominici Gregis, n. 25.

[9] Cfr. Francesco, motu proprio del 27.VI.2015, in AAS, 107 (2015), 591-592 e Rescriptum ex Audientia Ss.mi. del 23.II.2018, in AAS, 110 (2018), 426.

[10] Cfr. Universi Dominici Gregis, n. 23; Giovanni Paolo II, Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, 26.XI.2000, AAS Suppl., 71 (2000), art. 1 § 2.

[11] Cfr. Universi Dominici Gregis, n. 14.

[12] Cfr. Paolo VI, cost. ap. Vicariae potestatis, 6.I.1977, in AAS, 69 (1977), 9-10; Giovanni Paolo II, cost. ap. Ecclesia in Urbe, 1.I.1998, in AAS, 90 (1998), 177-193, artt. 13 e 16.

[13] Cfr. cc. 340 e 347 § 2 del CIC; c. 53 del CCEO.

[14] Cfr. Universi Dominici Gregis, n. 62.

[15] Cfr. Universi Dominici Gregis, nn. 38-40.

[16] Cfr. Universi Dominici Gregis, specialmente nn. 11 e 13, i).

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