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Sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio

Aggiornamento: 24 nov 2021

Progetto di costituzione apostolica sulla situazione canonica del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio


Preambolo


1. Sua Santità Benedetto XVI presentò la rinuncia al suo ufficio il giorno 11 febbraio 2013, nel Concistoro dei cardinali, ed egli stesso decise che la rinuncia presentata avrebbe avuto effetto a partire dal 28 febbraio di quell’anno[1]. Questa decisione ha dato luogo a una situazione con assai pochi precedenti nella storia della Chiesa, cioè alla coesistenza per anni del rinunciante con il nuovo Romano Pontefice, Francesco, che è stato legittimamente eletto il 13.III.2013[2].

Confidando anzitutto nell’aiuto della Provvidenza divina in favore della Chiesa, l’esperienza di questi anni, le opinioni di pastori, teologi e canonisti, così come la possibilità che nel futuro si ripeta quella medesima situazione di coesistenza, consigliano la promulgazione di alcune disposizioni per prevenire dubbi o equivoci.

2. Un principio fondamentale che informa la comunione viva della Chiesa è quello dell’unicità del ministero petrino. Questo aspetto della struttura gerarchica esclude, per diritto divino, qualunque bicefalia o diarchia nella Chiesa universale. Gesù Cristo affidò all’apostolo Pietro e ai suoi successori l’ufficio di essere capo di tutta la Chiesa (Mt 16, 17-19; Gv 21, 15-19), in modo che il Romano Pontefice è fondamento visibile e perpetuo di comunione, specialmente dei vescovi tra loro[3]. La titolarità dell’ufficio primaziale spetta a una sola persona, un fedele che, accettando la propria legittima elezione e avendo ricevuto l’ordinazione episcopale, diviene il Vescovo di Roma e «capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale»[4]. Per questi motivi, l’ufficio del Romano Pontefice è unico e personale, il che è compatibile con la realtà teologica del Collegio episcopale che integra con lo stesso Romano Pontefice l’autorità suprema della Chiesa, poiché «come san Pietro e gli altri apostoli costituiscono, per volontà del Signore, un unico collegio apostolico, similmente il romano Pontefice, successore di Pietro, e i vescovi, successori degli apostoli, sono uniti tra loro»[5]. In accordo alla sua configurazione specifica, l’ufficio primaziale non può essere svolto da un collegio né condiviso come tale con altra persona, il che non impedisce naturalmente che il Romano Pontefice possa contare sulla collaborazione di persone diverse o entità che lo aiutino nel suo ministero.

3. Oltre a insistere sull’unicità dell’ufficio primaziale, che sempre deve essere rispettata, incluso nella terminologia che si impiega, c’è una serie di questioni pratiche che investono la persona che ha rinunciato all’ufficio petrino e che è conveniente risolvere, tra le quali: suo titolo e la denominazione, luogo di residenza, sostentamento, relazioni istituzionali con il Romano Pontefice, condizione personale e responsabilità ecclesiali, precedenza e sepoltura. È parso opportuno che l’autorità suprema stabilisca alcune disposizioni che diano chiarezza e alimentino praticamente la comunione ecclesiale.

4. Allo stesso tempo, queste disposizioni nulla stabiliscono sulla causa o le cause concrete che possono condurre il Romano Pontefice a presentare la rinuncia, al di là del fatto che questa dovrà sempre tenere conto del bene comune della Chiesa. Egli esaminerà la sua coscienza davanti a Dio, includendo in questo esame tanto le ragioni della sua rinuncia quanto le conseguenze prevedibili che essa avrà nella vita della Chiesa. Questo esame personale non può essere rivisto né confermato da nessun’altra persona o autorità diverse dallo stesso rinunciante.

5. Queste norme non regolano aspetti non necessari e vogliono essere specialmente rispettose della dignità personale[6] di chi ha occupato la cattedra di San Pietro. La Chiesa deve gratitudine a chi, animato dalla fede e dall’amore per Gesù Cristo, volle accettare e portare, magari per molti anni, il duro e difficile carico del pontificato romano, impossibile da sopportare con le sole forze umane. Più che prescrizioni vincolanti, tratte dalla legislazione canonica, si includono qui principalmente alcuni orientamenti opportuni che dovranno essere applicati con prudenza. Particolare importanza riveste l’aspetto delle relazioni personali e pubbliche tra il nuovo Romano Pontefice e il suo predecessore. Si mostra necessario stabilire alcune disposizioni che organizzino tali relazioni, ma è indubitabile che il contenuto umano e spirituale della convivenza non deve né può essere disciplinato per legge. In ogni caso, la fraternità e lo spirito di comunione, che devono ispirare queste relazioni, sono compatibili con l’obbedienza dovuta sempre all’unico Successore di Pietro.

6. Il Romano Pontefice che rinuncia al suo ufficio è chiamato a vivere in una maniera molto speciale la massima del Battista riferita a Gesù Cristo: «Lui deve crescere; io, invece, diminuire» (Gv 3, 30). In questo modo, cercherà di vivere l’umiltà di essere «il chicco di grano che muore e così produce molto frutto» (Gv 12, 24). La nuova situazione del rinunciante consiglia chiaramente un ritiro dalla vita pubblica ecclesiastica e civile che faciliti il lavoro del Romano Pontefice. In questo modo si stabiliscono alcune disposizioni per moderare in certa maniera l’esercizio dei diritti del rinunciante in vista del bene comune della Chiesa[7], le quali sono consigliate per evitare situazioni confuse, malintesi o possibili incomprensioni.







Normativa


Art. 1 (Atto di rinuncia)

§ 1. Se il Romano Pontefice rinunciasse al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia libera, sia effettuata da chi è responsabile dei suoi atti (compos sui) e sia manifestata debitamente, ma non si richiede sia accettata da nessuno[8].

§ 2. La rinuncia del Romano Pontefice si riferisce al suo ufficio e a tutte le potestà, ministeri, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli e insegne, anche quelle meramente onorifiche, inerenti all’ufficio stesso.

§ 3. La manifestazione della rinuncia deve essere preferibilmente redatta per iscritto e ordinariamente presentata in un concistoro del Collegio dei cardinali o in altra maniera tramite la quale essa sia conoscibile pubblicamente.

§ 4. Se l’atto della rinuncia non è immediatamente efficace, deve indicare, preferibilmente con precisione, il termine dal quale avrà effetto, che non deve essere eccessivamente posticipato; a partire da questo momento, la rinuncia non può più essere revocata[9].


Art. 2 (Titolo e denominazione)

§1. Una volta che la rinuncia abbia sortito effetto, il Romano Pontefice riceve il titolo di Vescovo emerito di Roma[10], fermo restando che si possano usare altri titoli che siano compatibili con l’unicità dell’ufficio primaziale e si evitino possibili confusioni.

§ 2. Il nome del rinunciante può essere lo stesso che impiegò nel suo ufficio.

§ 3. Devono essere ritirati dallo stemma del rinunciante i simboli dell’effettiva giurisdizione petrina.


Art. 3 (Condizione personale)

§ 1. Dopo la rinuncia del Romano Pontefice, i cardinali, riuniti in una delle Congregazioni generali che precedono il Conclave per eleggere il successore, si assicurino che siano distrutti l’Anello del Pescatore e il Sigillo di piombo con i quali sono state emanate le lettere apostoliche del rinunciante[11]. Il Vescovo emerito di Roma usa l’anello che deve portare qualsiasi Vescovo[12].

§ 2. Il rinunciante può continuare a utilizzare nelle sue apparizioni pubbliche la veste talare bianca che è abitualmente utilizzata dai Romano Pontefici.

§ 3. Se fosse invitato a partecipare a celebrazioni liturgiche o ad atti pubblici ufficiali, il rinunciante occupi un posto preferenziale, senza pregiudizio dei diritti del Romano Pontefice.

§ 4. Dopo aver informato il Romano Pontefice, il Vescovo emerito di Roma può risiedere nel luogo di sua elezione, inclusi la città di Roma e lo Stato della Città del Vaticano.

§ 5. La Santa Sede deve curare che si provveda a un adeguato e degno sostentamento del Vescovo emerito di Roma, in modo che questi sia convenientemente sostenuto nelle sue necessità e in quelle della sua famiglia, secondo le esigenze della carità e della giustizia[13].

§ 6. Nelle cause di cui tratta il c. 1401 del CIC, tanto contenziose quanto penali, il Romano Pontefice ha il diritto esclusivo di giudicare il Vescovo emerito di Roma.


Art. 4 (Relazioni con il Collegio dei cardinali)

§ 1. Una volta che la rinuncia abbia sortito effetto, il rinunciante non assume né recupera la dignità cardinalizia, né le funzioni che ad essa sono connesse.

§ 2. Di conseguenza, il Vescovo emerito di Roma non assiste in qualità di membro ai concistori né ad altre riunioni del Collegio dei cardinali[14]; neppure esercita uffici nella Curia romana, nello Stato della Città del Vaticano né nel Vicariato di Roma.

§ 3. Ciononostante, spettano al Vescovo emerito di Roma i privilegi e le facoltà in materia liturgica e canonica riconosciuti ai cardinali[15].

Art. 5 (Relazioni con il Romano Pontefice)

§ 1. A causa della speciale posizione di ritiro e di orazione che assume, e in vista del bene comune, la Chiesa chiede al Vescovo emerito di Roma:

a) di prestare speciale attenzione a non interferire direttamente né indirettamente nelle attività proprie del governo della Chiesa universale;

b) di favorire uno stretto vincolo di comunione e obbedienza fraterna con il Romano Pontefice;

c) di evitare di essere presente sui mezzi di comunicazione;

d) di consultare il Romano Pontefice per la pubblicazione di scritti sulla dottrina e la vita della Chiesa, sulle questioni sociali, o che possano intendersi come opinioni in concorrenza con il magistero pontificio;

e) di aiutare la missione evangelizzatrice con la sua vita di orazione e penitenza, alimentate con l’esperienza e la conoscenza delle necessità spirituali e apostoliche della Chiesa in tutto il mondo.

§ 2. Il Romano Pontefice può sollecitare liberamente la collaborazione e il consiglio del Vescovo emerito di Roma in questioni che investono il bene della Chiesa universale.


Art. 6 (Esenzione dalle assemblee episcopali)

Il Vescovo emerito di Roma è chiamato a promuovere l’unità della Chiesa in comunione con gli altri membri del Collegio episcopale. Ciononostante, a causa della sua speciale condizione, lontana dalle responsabilità del magistero pubblico e del governo, è esentato dalla partecipazione al Concilio ecumenico, al Sinodo dei vescovi e a tutte le altre assemblee episcopali che si celebrino nel suo luogo di residenza o a cui risulti invitato.


Art. 7 (Esequie e sepoltura)

Il Vescovo emerito di Roma può scegliere liberamente il luogo della sua sepoltura; se nulla fosse stato disposto, può essere tumulato nella Basilica Vaticana[16]. In tal caso, per ciò che riguarda le esequie, si segua quanto disposto nella legislazione speciale e nelle norme liturgiche, che devono essere debitamente adattate[17].


agosto 2021

[1] AAS, 105 (2013), 239-240. [2] AAS, 105 (2013), 362-364. [3] Cfr. Concilio Vaticano II, cost. Lumen gentium, nn. 18 e 23. [4] CIC, c. 331; CCEO, c. 43. [5] Concilio Vaticano II, cost. Lumen gentium, n. 22; cfr. CIC, c. 330; CCEO, c. 42. [6] Cfr. Concilio Vaticano II, cost. Lumen gentium, n. 32; CIC, c. 208; CCEO, c. 11. [7] Cfr. CIC, c. 223 § 2; CCEO, c. 26 § 2. [8] Cfr. CIC, cc. 187, 188, 332 § 2; CCEO, cc. 44 § 2, 967, 968. Cfr. anche, CIC del 1917, c. 221. [9] Cfr. CIC, c. 189 § 4; CCEO, c. 970 § 2. [10] Cfr. CIC, cc. 331 e 402 § 1; CCEO, cc. 43 e 211 § 1. [11] Cfr. Giovanni Paolo II, cost. ap. Universi Dominici Gregis, 22.II.1996, in AAS, 88 (1996), 305-343, n. 13, g). [12] Cfr. Caeremoniale episcoporum, n. 58. [13] Cfr. CIC, c. 402 § 1 e CCEO, c. 211 § 2; Segreteria di Stato, Rescriptum ex audientia SS.mi, 5.XI.2014, in AAS, 106 (2014), 882-884, art. 4. [14] Cfr. CIC, c. 353 §§ 2 e 3. [15] Cfr. CIC, c. 967 § 1; CCEO, c. 722 § 2; Segreteria di Stato, Elenco dei privilegi e facoltà in materia liturgica e canonica dei Cardinale di S.R.E., 18.III.1999, in Communicationes, 31 (1999), 11-13. [16] Cfr. Universi Dominici Gregis, nn. 28-32. [17] Cfr. Universi Dominici Gregis, nn. 13 e 27.


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